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Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 - Voto domiciliare

voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione - domanda tra il 10.02 e il 02.03.2026

Data :

4 febbraio 2026

Municipium

Descrizione

Visto il decreto-legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive integrazioni e modifiche, che all’articolo 1 testualmente recita:

“””Art. 1 (( Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione ))

((1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore. ))

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale.

Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

(( 3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.. …omissis… ))

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 (( , lettera b), )) attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto..…omissis…”””

 

SI RENDE NOTO

 

L’elettore interessato dovrà far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, la dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora e la documentazione prescritta dalla Legge nel periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 10 FEBBRAIO   e  lunedì 2 MARZO 2026, utilizzando preferibilmente il modello disponibile presso il Comune per la completezza dei dati.

La domanda dovrà riportare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico. Dovrà essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria come prevista dalla Legge, rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale (il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art.1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1).

Si ricordano le disposizioni preclusive di cui all’art.41, settimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati “non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati”.

Il Sindaco, appena ricevuta la domanda e a conclusione della relativa istruttoria, rilascerà a ciascun elettore che sia stato ammesso al voto a domicilio, un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli appositi elenchi. Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è compresa la dimora espressamente indicata dall’elettore, con l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario.

Ultimo aggiornamento: 4 febbraio 2026, 09:38

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