UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE: Responsabile dott. Gianluigi Colomba
Istruttore direttivo: Lorella Colomba
Istruttore: Carla Picco
SEDE: Piazza Rabin 1
TELEFONO: 0432 988049 - 988120
FAX: 0432 988185
P.E.C. Posta elettronica certificata: comune.bordano@certgov.fvg.it
E-mail Lorella Colomba: lorella.colomba@comune.bordano.ud.it
E-mail Carla Picco: carla.picco@comune.bordano.ud.it
E-mail Anagrafe: demografico@comune.bordano.ud.it
ORARIO PER IL PUBBLICO: Tutti i giorni dalle 11.00 alle 13.00, lunedì dalle 16.30 alle 18.30. Sabato - SOLO PER LO STATO CIVILE: dalle 10.00 alle 12.00
COMPETENZE: Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva Militare, Statistiche, Servizi Sociali, Turismo ed attività produttive, Istruzione e Cultura, Sport e Tempo Libero, Servizi cimiteriali e relazioni con il pubblico, rilascio contrassegni invalidi civili, autorizzazioni aperture o mantenimento passi carrai.
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Normativa di riferimento: DPR 445 del 28.12.2000 s.m.i. - Legge 183 del 12.11.2011 art. 15
Dal 1' gennaio 2012 i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena la loro nullità, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"
La nuova norma rafforza il concetto che, nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi, la produzione di certificati venga sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati costituisce, per la pubblica amministrazione violazione dei doveri d'ufficio.
L'autocertificazione è gratuita, non è soggetta all'autentica di firma nè all'imposta di bollo e la responsabilità è a carico del dichiarante. Può essere consegnata o trasmessa all'Ente richiedente anche tramite posta ordinaria, corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità.
Gli enti pubblici e i privati gestori di pubblici servizi hanno l'obbligo di accettarla. L'autocertificazione ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce:
-illimitata per i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni.
- di sei mesi o più se previsto da leggi o regolamenti per i restanti certificati.
I cittadini extracomunitari possono utilizzare l'autocertificazione solo se:
-sono legalmente residenti in Italia
-la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accertata da soggetti pubblici o privati italiani.
In attuazione al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, modalità di applicazione dell’art. 5 – CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE, dal 09/05/2012 tutte le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, lett. a, b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (trasferimenti di residenza da altro Comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero, costituzione di nuova famiglia o convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o convivenza, cambiamento di abitazione) potranno essere presentate non solo attraverso l‘apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica.
Nel caso di trasmissione per via telematica, la possibilita’ è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Si riportano di seguito gli indirizzi ai quali inoltrare le dichiarazioni:
1) Comune di Bordano – Ufficio Anagrafe – Piazza Rabin, 1
33010 BORDANO (UD)
2) comune.bordano@certgov.fvg.it
4) Fax: 0432-988185
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UFFICIO COMPETENTE: Ufficio Demografico
I cittadini invalidi "con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita" possono richiedere al Comune il contrassegno invalidi per il diritto al parcheggio negli spazi riservati ai disabili.
Il contrassegno va riconsegnato in caso di decesso del possessore o di cessazione dello stato di invalidità.
L'eventuale smarrimento del contrassegno va denunciato ai Carabinieri per ottenere il duplicato.
La domanda, a norma di quanto indicato dal DPR 151 del 30.07.2012, deve essere presentata al Comune utilizzando l'allegato stampato a cui va allegato il certificato medico rilasciato dall'Azienda Sanitaria di competenza.
La validità del contrassegno è di 5 anni anche se l'invalidità è permanente; alla scadenza, può/deve essere richiesto il rinnovo allegando alla domanda il certificato del medico curante che attesti il persistere delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio.
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